Art. 4.

      1. All'articolo 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare speciale il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».